COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO LIPPI
Il comitato dei genitori è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto delegato 416 del 31 maggio 1974 (il D.Lgs. 297/1994, che costituisce il T.U. dell’istruzione, lo riprende integralmente) come forma, eventuale e non obbligatoria, di partecipazione dei genitori alla vita dell’istituto.
FONTI NORMATIVE:
D. Lgsl. 297/94 “I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto”.
C.M. 274/84 “Al fine di utilizzare al meglio i contributi che alla vita complessiva della scuola può essere offerta dalla partecipazione degli studenti e dei genitori, e per favorire un opportuno coordinamento delle iniziative ed esperienze che possono essere attivate nelle classi parallele o comunque nell’ambito dell’istituto scolastico, sembra utile che gli studenti ed i genitori eletti nei singoli consigli di classe (o interclasse) si riuniscano rispettivamente in “Comitati studenti” e “Comitati genitori”. I Capi di istituto favoriranno, per quanto possibile, l’attività di detti comitati, i quali, peraltro, non possono interferire nelle competenze rispettive dei consigli di classe o di istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l’eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto”.
Il comitato genitori è un organismo di coordinamento della rappresentanza nell’ambito di istituto, con possibilità di formulare indicazioni e proposte che non interferiscano con le competenze degli organi collegiali.